L’art. 2, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, ha modificato l’articolo 1, comma 1, del decretolegge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando il
termine dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2021.
Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che:
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive
modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 ed il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della
cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 31 marzo 2022;
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che: - per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi
- alla guida, e’ così prorogata:
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 valida fino 31 marzo 2022
1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 valida per 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 () valida fino al 31 marzo 2022
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.