Patente Internazionale di Guida

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente.

Si fa presente che la patente italiana è di per sé sufficiente – senza alcun permesso internazionale- per guidare all’estero nei seguenti Paesi: ◦ tutti gli stati Europei – Algeria – Turchia.

E’ opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).

Si precisa che l’utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, deve specificare sulla domanda il tipo di modello (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra) che intende richiedere all’UMC .

Si informa inoltre che Stati Uniti (Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani – Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 – ), Thailandia e Giappone (circ. prot. n. 23670), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; In questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno, per richiederla saranno necessari:

  • Due fotografie ( formato tessera ) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto; non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).

  • Patente di guida

  • codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).

Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

RINNOVO PATENTE

con visita medica, anche al sabato mattina.

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