Dal 14 luglio 2014, nel caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli colpiti da gravami quali fermo, pignoramento, ipoteche non ancora scadute, sequestri, la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto formale (nulla osta) da parte del creditore che ne attesti l’assenso alla radiazione.
Nel caso invece di veicoli con ipoteche iscritte non scadute costituirà titolo per procedere alla radiazione l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca, reso nelle forme di rito cioè nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza). Nessun titolo autorizzativo è invece richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.
In caso di vincoli di natura giudiziaria (ad esempio sequestri, congelamento beni e pignoramenti), titolo idoneo allo scopo potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.
È bene comunque sebbene non sia obbligatoria, per evitare la ricusazione della formalità, prima di presentare la richiesta di cessazione della circolazione per esportazione definitiva all’estero, effettuare una visura PRA sui veicoli da esportare, per verificare l’esistenza o meno di ipoteche non scadute o gravami che, in assenza della documentazione giustificativa impedirebbero l’esito positivo della radiazione per l’esportazione.
Fonte: 6SICURO – 2015